DETRAZIONI FISCALI
Si tratta delle detrazioni:
- Irpef pari al 50% di detrazione su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro, da calcolarsi per singola unità immobiliare, per lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria sugli immobili residenziali, e anche per la semplice manutenzione ordinaria delle parti comuni condominiali; la maggior detrazione e il maggior importo di spesa ammissibile vale per le spese sostenute entro il 31/12/2018, dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
- Irpef e Ires 50% - 70% - 75% - 80% - 85% delle spese per l’adozione di misure antisismiche su edifici, anche commerciali o artigianali, ubicati nelle zone sismiche; la misura varia per tipologia di lavori e secondo la classificazione della zona sismica, l'importo su cui calcolare il benefico è sempre fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, ma si recupera in cinque anni e la misura è già confermata per le spese sostenute fino al 31/12/2021.
- Irpef e Ires pari al 50% o 65% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare (salvo proroga). La novità del 2018 è che quasi tutti i lavori che fino al 2017 godevano della detrazione pari al 65% della spesa sono ora agevolati con la minore misura, comunque interessante, del 50%.
- Restano al 65% la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, le coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali, la riqualificazione globale, l’installazione di pannelli solari termici, di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, la sostituzione della caldaia con una a condensazione più evoluta e, infine, l'installazione di micro-cogeneratori.
- Confermata fino al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Inoltre, per questi interventi sono riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, sarà possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Chi può usufruire delle agevolazioni
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi a condizione che ne sostengano le relative spese: proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari soci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta da persone fisiche, compresi i professionisti, società di persone, società di capitali, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Non è necessario essere proprietari dell’immobile. Le spese per i lavori possono infatti essere sostenute anche da chi detiene l’immobile in comodato, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore.
Interventi per cui si può usufruire della detrazione del 50%
Esempi di manutenzione straordinaria:
- Installazione di ascensori e scale di sicurezza
- Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- Rifacimento di scale e rampe
- Interventi finalizzati al risparmio energetico
- Recinzione dell’area privata
- Costruzione di scale interne
Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:
- Interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
- Adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- Apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali
Esempi di ristrutturazione edilizia:
- Demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile
- Modifica della facciata
- Realizzazione di una mansarda o di un balcone
- Trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- Apertura di nuove porte e finestre
- Costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Altri interventi agevolabili:
- Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
- Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
- Interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
- Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
Gli immobili ammessi per la detrazione del 50% o 65%
La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in tutte le categorie catastali, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente.
Interventi per cui si può richiedere l’Ecobonus 50% o 65%
La detrazione Irpef del 50% o 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 spetta per gli interventi sugli involucri degli edifici, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). L’agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro.
Come ottenere l'Ecobonus 50% o 65%
Per accedere alla detrazione fiscale degli infissi è richiesta una certificazione fornita dal produttore e la compilazione della scheda informativa (Allegato F) relativa ai lavori realizzati. La documentazione deve essere inoltrata all’Enea entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico, cioè il professionista o l’impresa che ha effettuato i lavori.
Il beneficiario della detrazione deve conservare il certificato di asseverazione redatto dal serramentista, la ricevuta di invio della richiesta inoltrata telematicamente all'ENEA, la ricevuta del bonifico bancario o postale, le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti per il computo del limite massimo della detrazione.
IVA AGEVOLATA 10%
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Per beni significativi si intendono: ascensori, infissi, caldaie, videocitofoni, condizionatori, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Esempio di applicazione:
Supponiamo che il signor Mario Rossi abbia eseguito la sostituzione dei serramenti di casa:
Costo totale dell’intervento10,000 euro di cui:
a) Per prestazione lavorativa 4,000 euro
b) Costo dei beni significativi 6,000 euro
Sui 6,000 euro di beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo su 4,000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10,000 – 6,000 = 4,000).
Sul valore residuo (2,000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.
Ai seguenti link è possibile scaricare le guide dell’Agenzia delle Entrate per una trattazione esaustiva e per gli ultimi aggiornamenti:
Ristrutturazioni Edilizie: Le Agevolazioni Fiscali
Le Agevolazioni Fiscali Per Il Risparmio Energetico